STATUTO

Statuto

STATUTO DEL COMUNE DI LICATA

TITOLO  1°

 

DISPOSIZIONI GENERALI PRINCIPI FONDAMENTALI

 

ARTICOLO 1

 

 

COMUNE DI LICATA

 

1 )      II Comune di Licata è un ente autonomo territoriale nell'ambito dei principi fìssati dalle leggi generali della Repubblica, della Regione Siciliana e del presente Statuto, che ne determinano le funzioni.

1/bis) Il Comune di Licata esercita le funzioni proprie e le funzioni conferite con leggi statali e regionali.

2)      II Comune di Licata è una città di mare che si affaccia nel Mediterraneo e per tale motivo integrata con tutti i paesi del mare Mediterraneo ed europei.

3)      II  Comune  di  Licata  rappresenta  la  comunità  di  donne  ed  uomini  che  vivono  nel  suo territorio,  ne  cura  gli  interessi,  ne  promuove  il  progresso  e  si  impegna  a  tutelare  i  diritti individuali e collettivi delle persone, così come sanciti dalla costituzione italiana.

 

ARTICOLO 2

 STEMMA, GONFALONE, TITOLO DI CITTÀ

1)      Lo  Stemma  del  Comune  è  rappresentato dall'aquila  sveva  in  volo  abbassato e  da  una  rocca merlata,  circondata dal  mare,  dalla  quale  si  stagliano  quattro  torri  dorate  di  diversa  fattura  e altezza.

2)      II  Gonfalone  è  costituito  da  uno  stendardo  di  colore  rosso  di  forma  rettangolare,  nel  cui centro campeggia l'aquila sveva di  Federico II.   Tra le  ali  rilevasi un panorama di  insegne torricellate, mentre al centro si osservano quattro torri di dimensioni diverse.

2/bis) Il regolamento disciplina l’uso del Gonfalone e dello Stemma, nonché i casi di concessione in uso dello Stemma ad enti od associazioni operanti nel territorio comunale e le relative modalità.

3)       Il Comune si fregia del titolo di "Città", le cui origini sono remote.

 

ARTICOLO 3

  TERRITORIO

1)         II  Comune di  Licata  comprende la  parte del  suolo nazionale italiano delimitato col  piano topografico di cui all'art. 9 della legge 24/12/1954 n. 1228, approvato dall'istituto centrale statistica.

ARTICOLO 4

 LO STATUTO

1)       II  presente  Statuto  è  l'atto  fondamentale  che  garantisce  e  regola  l'esercizio  dell'autonomia normativa ed organizzativa del Comune, nell'ambito dei principi fissati dalla legge.

2)      Lo  Statuto,  liberamente  adottato  dal  Consiglio  Comunale,  costituisce  la  fonte  normativa  che, attuando  i  principi  costituzionali  e  legislativi  dell'autonomia  locale,  determina  l'ordinamento generale del Comune e ne indirizza i procedimenti e gli atti secondo il principio della legalità e della giustizia.

3)      Le funzioni degli organi elettivi e dell'organizzazione amministrativa comunale sono esercitate in conformità ai principi, alle finalità ed alle norme stabilite dallo Statuto e dai Regolamenti, nell'ambito della legge.

 

ARTICOLO 5

REGOLAMENTI COMUNALI

1)     I regolamenti costituiscono atti fondamentali del Comune, formati ed approvati dal Consiglio, salvo eccezioni espressamente previste dalla legge, al quale spetta la competenza esclusiva di modificarli ed approvarli.

2)      La  potestà regolamentare è  esercitata  secondo i  principi  e  le  disposizioni stabilite  dalla  legge e  dal  presente  Statuto  per  realizzare  l'unitarietà  e  l'armonia  dell'ordinamento  autonomo comunale.

 

 

ARTICOLO 6

 

FUNZIONI  DEL  COMUNE

 

1)       II Comune cura gli interessi della propria comunità rappresentandola e promuovendone lo sviluppo.

2)      II Comune è titolare di funzioni proprie; esercita, altresì, secondo le leggi statali e   regionali, le funzioni attribuite o delegate dalle leggi dello Stato o della Regione; concorre alla determinazione degli obiettivi contenuti nei piani e programmi dello Stato e della Regione e provvede per quanto di propria competenza alla loro specificazione ed attuazione.

3)      Obiettivi del Comune sono lo sviluppo economico e sociale finalizzato alla affermazione dei valori umani, al soddisfacimento dei bisogni collettivi e alla promozione delle condizioni per rendere effettivi i diritti di tutti i cittadini.

4)      II  Comune  coordina  l'attività  dei  propri  organi  nelle  forme  più  idonee  informando i  cittadini sui programmi e sugli obiettivi da raggiungere.

 

ARTICOLO 7

 PRINCIPI PROGRAMMATICI

 

1)      Il Comune di Licata riconosce la validità ed il rilievo del processo di integrazione europea e mediterranea ed, a tal fine, promuove la cooperazione con altri enti locali anche attraverso la collaborazione economica e culturale.

 

2)      II   Comune   assicura   la   più   ampia   partecipazione   dei   cittadini   singoli   o   associati all'amministrazione locale ed al procedimento amministrativo e garantisce l'accesso alle informazioni in possesso della pubblica amministrazione.

 

3)       Il Comune partecipa attivamente alle associazioni nazionali degli Enti Locali.

 

4)      Il  Comune  favorisce  lo  sviluppo  economico  sociale  e  culturale  della  comunità  locale, impegnandosi per un organico ed equilibrato assetto del territorio, la salvaguardia, il recupero e la valorizzazione dei beni culturali, storici e naturalistici, tutelandone la vocazione turistica, assicurandone la partecipazione democratica alle scelte, promuovendo il diritto al lavoro e l'accrescimento delle

 

capacità professionali attraverso iniziative  economiche tese  alla  valorizzazione delle proprie risorse, con particolare riguardo alla piccola e media impresa, l'artigianato e la cooperazione.

 

 

 

5)      II  Comune  tutela  e  valorizza  il  proprio  patrimonio  artistico,  storico,  archeologico  e  librario con  strutture  e  strumenti  previsti  dalle  leggi  e  dai  regolamenti,  nonché  valorizzando  i  propri cittadini più illustri, con cerimonie o scritti.

 

6)       II  Comune  promuove  la  solidarietà  e  la  socializzazione  tra  i  cittadini,  con  particolare attenzione alle fasce di popolazione più svantaggiate ed emarginate, e promuove attività   di sostegno  nei   confronti  dei   cittadini   portatori  di   handicap,  operando  per   il   più   efficace abbattimento      delle  barriere    architettoniche    e  sviluppando  un  efficiente     servizio  di assistenza sociale, anche domiciliare, con l'apporto eventuale di cooperative di servizi ed associazioni di volontariato.

 

6/bis) Il Comune si propone la tutela e promozione delle persone contro ogni forma di sopraffazione e di violenza ed assume quale obiettivo prioritario, nell’ambito delle proprie competenze, la lotta al fenomeno mafioso. Favorisce la diffusione di una cultura dei diritti e della legalità ed, a tal fine, sollecita ed assume tutte le iniziative necessarie per impedire la presenza di associazioni mafiose e liberare l’amministrazione da possibili condizionamenti clientelari e affaristici.

 

7)       II  Comune  riconosce  il  ruolo  sociale  degli  anziani,  ne  valorizza  l'esperienza,  ne  tutela  i i  diritti  e  gli  interessi  e  soprattutto  la  salute  evitando  auto-emarginazione e  la  demotivazione preventiva  al  decadimento  psicofisico,  promuovendo  forme  di  occupazione  finalizzate  ad attività socio-ricreative.

 

8)    II Comune attua gli interventi sociali previsti dalle norme vigenti in tema di assistenza, integrazione sociale, diritti delle persone handicappate anche mediante accordi di programma di cui alla legge sulle autonomie locali, dando priorità agli interventi di riqualificazione, di  riordinamento e  di potenziamento dei servizi esistenti. Con il regolamento sono disciplinate le modalità di coordinamento degli interventi predetti con i servizi sociali, educativi e di tempo libero operanti nell'ambito territoriale e l'organizzazione di un servizio di segreteria per i rapporti con gli utenti da realizzarsi anche nelle forme del decentramento previsto dall'art. 17.

 

9)      Il  Comune  tutela  i  diritti  dell'infanzia;  ne  promuove  in  particolare  il  diritto  alla  salute,alla socializzazione,  allo  studio  ed  alla  formazione  nelle  scuole,  in  famiglia  e  nelle  realtà  sociali dove  si  sviluppa  la  loro  personalità,  promuovendo,  altresì,  la  cultura  della  legalità  per  il rispetto del territorio e dell'ambiente. Si impegna al rispetto dei diritti sanciti dalla Convenzione Internazionale sui diritti dell’infanzia.

 

10)     II  Comune  promuove  iniziative  e  svolge  azioni  positive  per  le  pari  opportunità  e  si impegna  a  migliorare  le  condizioni  di  vivibilità  anche  di  quei  cittadini  residenti  all'estero. Estende  il  proprio  intervento  ai  propri  cittadini  che  si  trovano  al  di  fuori  del  Comune  od all'estero, attraverso la cura dei loro interessi presenti sul territorio comunale.

 

11)    Nella Giunta e negli organi collegiali del Comune, nonché degli Enti, Aziende ed Istituzioni da esso dipendenti non deve essere discriminata in alcun modo la presenza in rapporto al sesso.

 

12)    Nelle ipotesi di nomina di Commissioni di concorso, deve essere assicurata, ove possibile, la presenza femminile.

 

13)    La  partecipazione  dei  dipendenti  del  Comune  ai  corsi  di  formazione  e  di  aggiornamento professionale deve essere assicurata in rapporto proporzionale alla loro presenza nell'Ente.

 

14)    Nella definizione dell'orario di lavoro devono essere garantite le disposizioni sulla tutela e sostegno della maternità e della paternità.

 

15)    II  Comune  favorisce  la  partecipazione  civica  dei  giovani,  anche  minorenni,  ne  valorizza l'associazionismo  e  concorre  a  promuovere  la  crescita  culturale,  sociale  e  professionale

 

e  a  garantire  l'equilibrio  psico-fisico.  Il  Comune  individua  la  pace  come  diritto  fondamentale delle  persone e  dei  popoli, con la  promozione di  iniziative  di  educazione alla  pace per  tutta la  popolazione e  particolarmente per  i  giovani,  educandoli  alla  pace  ed  alla  solidarietà  con  i popoli.

 

15/bis)  Il Comune, nella consapevolezza che la condizione minorile è nodo centrale da affrontare per il superamento del degrado sociale in atto, poggia tutta la sua attività di programmazione del territorio sulla necessità di promuovere tutte le condizioni possibili per l’aggregazione, la formazione ed il gioco spontaneo, assicurando spazi, strutture, attrezzature e servizi a ciò indispensabili; assume come parte integrante del presente statuto la carta internazionale dei diritti del bambino, favorisce tutte le iniziative tese a promuovere la partecipazione dei minori alla vita della città ed affermare il loro ruolo di cittadini e  di utenti a  tutti gli effetti; attua  rigorosi ed efficienti controlli sulla scolarizzazione per stroncare le piaghe dell’evasione dell’obbligo scolastico e dello sfruttamento del lavoro minorile.

 

 

 

16)    II  Comune  promuove  la  tutela  del  diritto  alla  salute  dei  cittadini;  opera  per  assicurare, anche  in  concorso  con  altri  amministrazioni  od  organismi,  la  salubrità  dell'ambiente, controllare,  limitare  ed  eliminare  gli  inquinamenti,  per  contenere  la  quantità  dei  rifiuti e provvedere al loro corretto smaltimento.

 

17)    Il  Comune  riconosce  la  tutela  dell'ambiente  e  del  paesaggio  fra  i  fondamentali  valori  della Comunità. Indirizza le scelte urbanistiche alla riqualificazione del tessuto urbano, salvaguardando  il  paesaggio,  l'ornato  pubblico,  le  caratteristiche  naturali  e  storiche  del territorio.  Protegge  e  valorizza  le  aree  collinari,  fluviali,  costiere,  le  alberature  tipiche,  il territorio  agricolo  e  marino.  Tutela  gli  animali  e  favorisce  le  condizioni di  coesistenza fra  le diverse  specie  viventi.  Armonizza  i  più  rilevanti  interventi  sul  territorio  egli  insediamenti produttivi alla salvaguardia dell'ambiente e del suo equilibrio.

 

18)    L'azione  amministrativa  del  Comune  è  svolta  secondo  criteri  di  trasparenza,  imparzialità, efficienza, per soddisfare le esigenze della collettività e degli utenti dei servizi.

 

19)    II  Comune  pianifica,    in  concorso  con  gli  altri  Comuni  interessati,      interventi  per  la salvaguardia del bacino dell'Imera Meridionale dell'ambiente e del territorio circostante.

 

20)    II  Consiglio  Comunale  istituisce  la  Conferenza  permanente  sull'ambiente  quale  organo consultivo  espressivo  delle  associazioni  od  istituzioni  maggiormente  rappresentative  e  con apposito regolamento ne determina l'organizzazione ed il funzionamento.

 

21)    II Comune si impegna per il rispetto della dignità di ogni essere umano a rigettare ogni forma di violenza e di razzismo.

 

 

 

 

ARTICOLO 8

 

 

A T TUA Z IO NE  D E I  PR IN CI P I  PR OGR AMM A TI CI

 

1)   Nell'ambito dei principi programmatici di cui all'articolo 7 dello statuto ed in sintonia con il programma elettorale del Sindaco, in sede di approvazione del bilancio, il Consiglio comunale determina gli  interventi attuativi  secondo i  criteri  e  le  norme  stabilite  dalle  leggi  vigenti e conseguenti  regolamenti  comunali,  privilegiando  l'istituto  della  programmazione  specifica annuale, i cui criteri saranno stabiliti nel regolamento.

 

TITOLO  II

PARTECIPAZIONE POPOLARE E TUTELA DEI DIRITTI DEI CITTADINI

 

ARTICOLO 9

 

T I TO LA RI  D E I  DI RI TT I  D I  PART E C I P A Z IO NE

 

1)    I  diritti  connessi  alla  iniziativa  popolare  ed  ai  referendum  consultivi  si  applican o  ai cittadini iscritti nelle liste elettorali  del Comune nonché alle  libere forme associative, opportunamente rappresentate.

 

 

2) Il Comune valorizza le libere fo rme associ ative e promuove la formazione di organismi , a   base  associativa,  di  partecipazione  dei  cittadini  all’attività  dell’ amministrazione locale, anche a livello di frazione o di quartiere.

 

3)   Il   Comune   garantisce   l’ effettiva   partecipazione   demo cratica   di   tutti   i   cittadini all’ attività istituzionale;   assicura la partecipazione popolare dei sindacati e delle altre organizzazioni sociali nella  formazione dei programmi gestionali; favorisce le  attività associative  intese  a  concorrere  all’ azione  politico-amministrativa; assicura  il  rispetto dei  prin cipi  costituzionali  di  libertà,  autonomia  ed  uguaglianza  a  tutti  i  gruppi  ed organismi locali.

 

4) La valorizzazione delle libere forme associative può avvenire me diante concessione di contributi finalizzati, concessione in uso di locali o terreni di proprietà comunale, volti a favorire lo svilup po economico, politico e cu lturale della comunità locale.

 

5)  La  promozione di  organismi, a  base  associ ativa,  di  partecipazione può  essere  attuat a assumendo   a base l’ interesse delle professioni, delle arti, dei mestieri   e delle relative associazioni formali, dei sindacati, dei lavoratori e dei datori di lavoro.

 

6) Gli organismi di partecipazione assu mono funzioni di supporto e consultive su   tutte le questioni sottoposte al loro esame.

 

7)  Quali organismi di partecipazione possono essere considerati i comitati di quartiere o di frazione per la cura , la trattazione e gestio ne di affari e problemi particolari.

 

8)   Il Comune riconosce comunque a tutti i cittadini, gruppi e organismi sociali, il diritto di riunione e di assemblea per il libero svolgimento, in forma demo cratica, di attivit à politiche, so ciali, sportive e ricreative.

 

9)  Ai sensi dell’art. 12 della L.R. 5 aprile 2011, n. 6   è istituita presso il Comune di Licata la Consulta Comunale dei Migranti al fine di favorire l’integrazione dei cittadini  immigrati  da  Paesi  no n  appartenenti  all’Unione  Euro pea  e  delle  loro famiglie.

 

 

 

ARTICOLO  10

 

DIRITTO ALL’INFORMAZIONE

 

 

 

1)      Il Comune garantisce il diritto all’ info rmazione sulla propria attività e delle aziende ed enti ad esso collegati.

 

2)      I docu menti amministrativi del Comu ne   sono pubblici e liberamente consultabili ad eccezione  di  quelli      riservati  per    espressa  indicazione di  legge,  conforme mente  a

 

quanto previsto dal  regolamento. A   fine di  ogni anno e  comunque entro il  mese di Febbraio   dell’ an no   successivo,   l’ Amministrazione   Comunale   trasmette   a   t u tti   i Consiglieri Comunali la dotazione organica, i nominativi del personale dipendente con l’indicazione   delle    qualifiche   ed    i    posti   vacanti   in    organico;   le    variazioni sull’ inventario  dei  beni  immobili  del  Comune,  le  locazioni  con  l’ubicazione  degli immobili e contratti di affitto attivi e passivi.

 

2/bis) L’ amministrazione si avvale oltre che dei siste mi tradizionali di conoscenza degli atti, quali  la     notificazione  e  la  pubblicazione  all’ albo  pretorio,  anch e  dei  me zzi  di comunicazione  ritenuti  più  idonei  ad  assicu r are  il  ma ss imo  di  informazione    (  es. giornale periodico - pagine web).

 

2/ter) L’ informazione deve essere esatta, temp estiva, inequivocabile, comp leta  e per gli atti aventi una pluralità indistinta di destinatari, deve  avere  carattere  di generalità.

 

2/quater) La Giunta adotta i provvedimenti organizzativi ritenuti   più idonei a dare concreta attuazione al diritto di informazione, con la creazione di un ufficio di  relazioni con il pubblico ( U.R.P.), il cu i regolamento ne disciplinerà il funzionamento.

 

 

 

3)      II   cittadino-utente  può   produrre  memo rie   e   documenti,  prospettare  osservazioni, formulare sugg erimenti per il miglioramento dei servizi. Il Sindaco, entro 30 giorni, dà riscontro al cittadino – utente circa le segnalazioni e le proposte da esso formulate.

 

4)      II regolamento individua i mezzi e le modalità per assicurare l'acc esso ai documenti amministrativi;  indica  le  categorie  di  atti  delle  quali  può  essere  vietata  l'esibizione a tutela della riservatezza delle persone, dei gruppi e delle imprese e ogni altro aspetto connesso al diritto di accesso agli atti.

 

 

ARTICOL O 11

 

INIZIATIVA POPOLARE

 

1)      I cittadini e gli altri soggetti individuati all'art. 9 del presente statuto, nonché tutti gli altri          cittadini   organizzati   in   libere   forme   associative,   esercitano   l'iniziativa   di comp etenza  degli  organismi  elettivi  presentando  un  progetto,  redatto  in  articoli  ed acco mp agnato   da   una   relazione   illustrativa,   che   rechi   non   meno   di   ottocento sottoscrizioni autenticate raccolte nei 30 giorni precedenti al deposito, presso l'ufficio del protocollo comunale.      Il progetto di delib era   d'iniziativa   popolare,   qualo ra non contrasti  con  i  programmi  deliberati    dal  Consiglio  Comunale  e  con  il  programma elettorale del Sindaco, dopo l'istruttoria da espletarsi entro un tempo massi mo di giorni quindici,   viene   inoltrato   dal   Sindaco   al   Presidente  del   Consiglio,  il   qu ale   ha   a disposizione   un   tempo   massi mo   consentito   di   giorni   quindici   per   la   definizione dell'ordine del giorno.

 

2)      Il Consig lio comunale, delibera su l  progetto di iniziativa popolare entro du e mesi dal deposito. Non si dà lu ogo agli atti di iniziativa popolare per gli stessi atti per i quali è possibile l'attività referendaria e per quelli espressamente vietate dalle norme vigenti.

 

3)      I cittadini e gli altri soggetti individuali con l'art. 9 del presente statuto presentano al Sindaco interrogazioni ed interp ellanze scritte e sottoscritte, depositandone il testo, con non meno di cinquanta sottoscrizioni, presso l'ufficio protocollo . Il Sindaco, entro trenta giorni, risponderà per iscritto al primo dei soggetti ch e abbiano apposto la firma.

 

4)      Singoli cittadini  o  associazioni possono presentare per  iscritto petizioni al  Sindaco;

il Sindaco risponderà alla petizione entro un mese dalla ricezione della richiesta.

 

5)      Il regolame nto disciplina l’ esercizio del diritto all’ accesso e all’iniziativa popolare.

 

6)      E’  garantito  l’ esercizio  della  facoltà  da  parte  del  cittadino  a  produrre  me morie  e documenti, prospettare osservazioni e formulare suggerimenti per il miglioramento dei servizi; l’ esercizio delle interrogazioni e delle interpellanze di un gruppo di cittadini e la facoltà di presentare petizioni.

 

 

 

ARTICOLO 12

 

DIRITTO DI UD IEN Z A

 

1  )     I  cittadini  ed  i  soggetti  individuati  con  l'art.  9  del  presente  statuto,  nonché  i rappresentanti di organizzazioni, en ti ed associazioni locali, hanno diritto ad essere ascoltati dal Sindaco per rappr esentare i loro problemi.

A tal  fine, il  Sindaco, con proprio provvedimento da pubblicizzare opportuname n te, stabilirà  i  modi  dell'esercizio  del  diritto  di  udien za,  nonché  i  giorni  e  le  ore  della settimana da dedicare a tale dovere.

 

2)      L’ U.R.P. garantisce il diritto di accesso per usufruire dei servizi che il Comune eroga.

 

3)      Le  istanze,  le  petizioni  e  le  proposte  presentate  da  uno  o  più  cittadini,  dirette  a promuovere interventi per la migliore tutela degli interessi generali della collettività, sono  sottoposte  dal  Sindaco  all'esame  istruttorio  della     Co mmissione  Consiliare permanente co mp etente per mater ia ed asseg nate all'organo    che deve adottare, sulle stesse,  mo ti vata  decisione,  la  quale  deve  essere  notificata  al  primo  firmatario  delle proposte entro sessanta giorni dalla data di ricevimento delle stesse.

 

4)      La Commis sione Consiliare invita i presentatori dell'istanza od una loro delegazion e ad  assistere alla  riunione nella  quale  viene  effettuato l'esa me  preliminare delle  loro proposte ed a fornire ch iarimenti e precisazioni.

 

 

 

ARTICOL O 13

 

REFERENDUM   CONSULTIVI

 

1)      In  materia  di  esclusiva  comp etenza  locale  è  a mmes so  il  referendum  consultivo,  su iniziativa  del  Consiglio  Comunale  o  dei  cittadini.  Il  referendum  consultivo  è  un istituto prev isto dalla legge ed ordinato dal presente Statuto e dal regolamento, con il quale   tutti   gli   elettori   del   Comune   sono   chiamati   a   pronunciarsi   in   me rito   a programmi, piani, progetti, interven ti ed og ni altro argomento - esclusi quelli di cui al successivo comma 2° - relativi all’A mministrazione ed al funzioname nto del Comune, esprimendo  sul  tema  o  sui  temi  p roposti  assenso  o  dissenso  affinché  gli  organi,  ai quali    compete    decidere,    assumano    le     proprie    determinazioni,    consapevoli dell'orientamento della Comunità.

 

2)      II Consiglio Comunale esprime giudizio di ammissibilità sui    referendum   ed    indice referendum consultivi popolari relativi ad atti di propria co mp etenza, con l'eccezione:

 

 

 

a)      dei   provvedimenti   generali   concernenti   tributi,   tariffe,   rette,   contributi   ed   altri prelievi;

 

b)      dei provvedimenti inerenti l'assunzione di mu tui o prestiti obbligazionari;

 

c)       dei provvedimenti relativi ad acquisizioni e alienazioni di immobili, permute, appalti o concessioni;

 

d)       dei provvedimenti in eren ti elezioni, nomine o decadenze;

 

e)       dei bilanci e conti consuntiv i;

 

 

f)       degli atti di programmazione;

 

 

g)      degli atti inerenti la tutela dei principi fondamentali;

 

 

h)      degli atti regolamentari;

 

 

i)      revisione dello statuto.

 

 

3)      I  cittadini  e     gli  altri  soggetti  individuati  con  l'art.  9  del  presente  Statuto,       esercitano l'iniziativa  dei  referendum  consultivi  popolari,  mediante  una  richiesta  recante  non  meno di  duemila  firme  autenticate,     raccolte  nei  quindici  giorni  precedenti  il  deposito  presso l'ufficio del protocollo comunale.

 

3/bis) Nel caso di iniziativa popolare referendaria per la variazione dei limiti territoriali, per l’incorporazione o  la  fusione  con  altri  Comuni o  per  la  variazione della  denominazione del Comune, il limite di cui al precedente comma 3 è elevato ad un terzo degli elettori iscritti nelle liste elettorali del Comune.

 

4)      Il  quesito  deve  essere  formulato  in  modo  chiaro  ed  univoco  e  deve  essere  relativo  al compimento di atti generali del Consiglio Comunale.

 

5)      La  richiesta  di  referendum  è  presentata  al  Sindaco,  il  quale,  entro  10  giorni  su  conforme parere espresso con atto deliberativo di Giunta Municipale, giudica sulla regolarità delle sottoscrizioni  ed  inoltra  la  richiesta  di  referendum  al  Consiglio  Comunale  con  la  proposta di  delibera,  entro  cinque  giorni  dalla  data  in  cui  la  delibera  di  Giunta  Municipale  diventa esecutiva.

 

6)      Se,  prima  dell'indizione  del  referendum,  con  atto  consiliare,  esecutivo  a  norma  di  legge,  il Consiglio Comunale abbia deliberato sul medesimo oggetto, il referendum non ha più corso e la proposta  non  può  essere  rinnovata  per  la  stessa  durata  del  Consiglio  Comunale  che  abbia deliberato.

 

7)      L'organizzazione  del  referendum        segue     le  stesse  procedure  e  forme  dei  referendum nazionali,  tenendo  presente  che  la  delibera  del  Consiglio  Comunale,  vale  da  decreto  di convocazione dei comizi. Durante il ciclo dei periodi elettorali non si dà luogo ai referendum consultivi comunali né alle procedure di attivazione dei referendum. Quando il referendum consultivo sia stato indetto con la relativa delibera consiliare, il Consiglio Comunale sospende l’attività deliberativa sul medesimo oggetto, salvo che con deliberazione approvata da due terzi dei consiglieri assegnati, il  Consiglio riconosca che sussistano ragioni di  particolare necessità ed urgenza.

 

8)      II quesito sottoposto a referendum è approvato se alla votazione ha partecipato almeno  la metà più uno  degli  elettori  aventi  diritto  e  se  è  stata  raggiunta  su  esso  la  maggioranza  dei  voti validamente  espressi.  Il  risultato  del  referendum  vincola  l'amministrazione  a  dar  corso  alla volontà popolare emersa dalla consultazione.

 

9)      II  regolamento    determina  le       modalità    per    le    informazioni  sul  referendum,    per  lo svolgimento della campagna referendaria e del referendum, i tempi ed i modi della consultazione referendaria, secondo il principio che tutte le richieste di referendum presentate nel corso dell'anno solare sono effettuate in un unico turno e nella stessa giornata.

 

ARTICOLO 13 BIS

 

 

REFERENDUM PROPOSITIVI ED ABROGATIVI

 

 

1)   Con le  stesse modalità e  procedure e  per gli  stessi argomenti per i  quali possono essere indetti referendum consultivi, sono ammessi altresì i referendum propositivi ed abrogativi.

 

 

 

ARTICOLO 14

 

A S SOCIA Z ION I ,  ORGA NIZZAZIO NI  E  CON S U L TE

 

1)       II  Consiglio  Comunale  disciplina  con     apposito     regolamento  la  consultazione  delle associazioni,   organizzazioni   per    l'elaborazione   dei    propri    indirizzi    generali   e    per l'attuazione di determinati servizi, e l'albo delle medesime.

 

2)      II  Comune  valorizza  le  associazioni del  volontariato  che  si  formano  in  lutti  i  settori  della vita   comunale,   stabilendo   con   apposito   regolamento   le   forme   di   consultazione   e collaborazione a seconda dei servizi comunali.

 

3)      II   Comune   promuove   la   costituzione   di   consulte,   come   organismi   di   partecipazione all'attività  amministrativa  per  le  seguenti  materie:  sport,  cultura  e  scuole,  anziani,  minori, pari opportunità, tempo libero dei giovani e del turismo locale.

 

4)      Le   Consulte   vengono   istituite   con   delibera   consiliare   e,   con   l'istituzione,  deve   essere approvato un regolamento che ne consenta il funzionamento, specificando, altresì, le funzioni e i rapporti con l'ente.

 

5)      I  pareri  delle  Consulte  devono  riguardare  esclusivamente  atti  fondamentali  a  contenuto generale   di competenza del Consiglio e regolamenti relativi allo specifico settore in cui esse operano.

 

 

 

( ARTI C OLO 15 - abrogato )

 

 

TITOLO   III

 

ORGANI  DEL  COMUNE

 

 

ARTICOLO 16

 

ORGANI  DEL COMUNE

 

1)       Sono organi del Comune  il Consiglio, la Giunta, il Sindaco.

 

2)       Sono, altresì, organi del Comune il Presidente ed il Vice Presidente del Consiglio Comunale.

 

 

3)       Sono amministratori il Sindaco, gli Assessori, il Presidente ed il Vice Presidente del Consiglio comunale ed i Consiglieri comunali. Essi hanno diritto ad una indennità di funzione per come stabilito dalla legge.

 

4)         La Giunta e gli organi collegiali dell’Ente, nonché gli enti, le aziende ed istituzioni dipendenti dal Comune ad eccezione del Consiglio Comunale, per il quale si rimanda alle disposizioni normative che regolano l’elezione del medesimo, nella loro composizione dovranno tenere conto della

 

presenza di entrambi i sessi.

 

 

ARTICOLO 17

 

DECENTRAMENTO   CIRCOSCRIZIONALE PRINCIPI,  FUNZIONI  ED  ORDINA MENTO

 

1)      II  Comune  si  articola  in  tre  circoscrizioni  comunali  con  funzioni  consultive  secondo l'ordinamento  disciplinato  dal  regolamento  e  relativamente   alla   gestione  generale  del territorio.

 

2)      II  regolamento  per  il  decentramento  circoscrizionale  disciplina  la  composizione,  l'elezione, lo  scioglimento  e  l'organizzazione  funzionale  del  Consiglio  Circoscrizionale  ed  i  suoi rapporti con gli organi del Comune.

 

ARTICOLO 18

 

IL CONSIGLIO COMUNALE

 

1)       II  Consiglio  Comunale  è  l'organo,  prevalente,  cui  spetta  il  compito  di  individuare  ed interpretare gli  interessi  generali  della  comunità  e  di  stabilire,  in  relazione  ad  essi,  gli  indirizzi che  guidano  e  coordinano  le  attività  di  amministrazione,  esercitando  sulle  stesse  il  controllo politico-amministrativo   per   assicurare   che   l'azione   complessiva   dell'Ente   consegua   gli obiettivi stabiliti con gli atti fondamentali e con il documento programmatico del Sindaco.

 

2)       II  Consiglio  Comunale  esercita  le  potestà  ad  esso  conferite  dalla  costituzione,  dalle  leggi  e dallo Statuto.

 

3)       II Consiglio Comunale gode di autonomia funzionale e organizzativa e dispone di specifici fondi di bilancio per il funzionamento proprio. Sono organi interni del Consiglio Comunale: il Presidente, il Vice Presidente, il Consigliere anziano, i gruppi consiliari, la conferenza dei capi gruppo, le Commissioni consiliari.

 

4)      L'organizzazione,  la   convocazione  ed   il   funzionamento  del   Consiglio  Comunale  sono disciplinati dalla legge, dal presente Statuto e dal regolamento.

 

4/bis) Il Consiglio Comunale adotta a maggioranza assoluta il proprio regolamento che, nell’ambito dei principi stabiliti dal presente Statuto, detta norme relativamente a:

a)   funzionamento dell’organo ed in particolare , modalità per la convocazione, per la presentazione

e la discussione delle proposte;

b)   numero dei consiglieri necessario per la validità delle sedute, prevedendo che nelle sedute di seconda convocazione debba esserci la presenza di almeno 1/3 dei consiglieri assegnati per legge all’ente;

c) forme di esplicazione della propria autonomia funzionale ed organizzativa e modalità attraverso cui è disciplinata la gestione dei servizi , delle attrezzature e delle risorse finanziarie;

d)  forme di garanzia e partecipazione delle minoranze;

e)  poteri e modalità di funzionamento delle commissioni consiliari;

f)  diritti e doveri dei singoli consiglieri e dei gruppi consiliari;

g)    modalità per la trasformazione, a richiesta, del gettone di presenza in indennità di funzione, sempre che comporti per l’ente pari o minori oneri finanziari;

h)  modalità per la  presentazione nei confronti del Presidente del Consiglio Comunale di una mozione motivata di revoca, votata per appello nominale ed approvata da almeno i due terzi dei componenti del Consiglio.

 

 

 

5)       I Consiglieri si costituiscono in gruppi consiliari secondo le modalità stabilite dal regolamento.

 

5/bis) La conferenza dei capi gruppo è l’organo consultivo del Presidente del Consiglio nell’esercizio delle sue funzioni di Presidente delle adunanze consiliari; essa concorre alla programmazione delle riunioni al fine di assicurare che lo svolgimento dei lavori del Consiglio avvenga nel modo migliore. Il Presidente terrà conto dell’indirizzo espresso dalla conferenza dei capi gruppo. Alle riunioni delle conferenze dei capi gruppo può essere invitato il Sindaco, il quale potrà delegare, per partecipare ai lavori, un componente della Giunta.

 

6)       Nessuna  proposta  può  essere  sottoposta  a  deliberazione se  non  sia  stata  iscritta  all'ordine  del giorno e se gli atti non siano stati messi a disposizione dei Consiglieri almeno tre giorni prima, o 24 ore prima nei casi d'urgenza, dalla data dell'adunanza.

 

7)      II  Consiglio  Comunale  è  convocato  e  presieduto  dal  Presidente  con  all'ordine  del  giorno  gli adempimenti  previsti  dalla  legge  o  dal  presente  Statuto  e  compatibilmente  con  questi,  dando la precedenza alle proposte del Sindaco.

 

8)       La  convocazione  del  Consiglio  è  disposta  dal  Presidente  dell'organo  medesimo  anche  per domanda motivata di un quinto dei consiglieri in carica o su richiesta del Sindaco. In tali casi la  riunione  del  Consiglio  deve  avere  luogo  entro  venti  giorni  dalla  richiesta,  inserendo all'ordine del giorno le questioni richieste.

 

9)       La diramazione degli avvisi di convocazione del Consiglio spetta al Presidente.

 

10)     II  Presidente  del  Consiglio  non  può  disporre  la  predisposizione  materiale  degli  avvisi  di convocazione  del  medesimo  Consiglio  se  l'istruttoria  delle  proposte  deliberative,  ivi  comprese anche  le  questioni  che  potrebbero  proporre  un  quinto  dei  consiglieri  in  carica,  su  materia di  stretta  competenza  del  Consiglio,  non  sia  stata  completata  a  norma  di  legge  e  di regolamento  e  non  le  abbia  acquisite  formalmente  per  iscritto  complete  in  ogni  loro  parte  e corredate dalle carte, atti e regolamenti in essa richiamati.

 

10/bis) Il Presidente del Consiglio Comunale assicura un’adeguata e preventiva informazione ai gruppi consiliari e ai singoli consiglieri sulle questioni sottoposte al Consiglio;

 

11)                II Sindaco, o un assessore da lui delegato, è tenuto a partecipare alle riunioni del Consiglio con diritto d'intervento esteso ai membri della Giunta senza diritto di voto.   La mancata partecipazione  non  invalida  le  sedute,  ma  può  comportare  valutazioni  ai  fini  del  controllo politico-amministrativo attribuito al Consiglio.

 

 

 

12)    Nel  caso  in  cui  l'organo  consiliare  non  sia  integro  per  qualsiasi  causa,  è  fatto  obbligo  al

Presidente di includere all'ordine del giorno l'integrazione dell'organo, salva la previsione di cui al

3° comma dell'art. 174 dell' OREL.

 

13)  Per  l'espletamento  delle  proprie  funzioni  il  Presidente  del  Consiglio  si  avvale  del  personale del Dipartimento Affari Generali e, a seconda la materia, anche del personale dei Dipartimenti competenti, secondo le modalità del Regolamento e si avvale della collaborazione del Segretario Comunale, dei dirigenti e dei dipendenti comunali limitatamente allo svolgimento delle sue specifiche funzioni.

 

14)   Commissioni   consiliari   speciali   possono   svolgere   indagini   conoscitive   su   questioni   di propria  competenza  per  argomenti  ritenuti  di  particolare  interesse  ai  fini  dell'attività  del Comune e disporre l'audizione di dirigenti del Comune, nonché di rappresentanti di organizzazioni,  associazioni  ed  Enti,  ed  acquisire  pareri  ed  osservazioni  di  esperti  cittadini e di formazioni sociali. Il Regolamento ne determina gli obiettivi, le modalità di nomina, di funzionamento e il numero dei componenti.

 

15)  Sono  istituite  in  seno  al  Consiglio  Comunale  le  commissioni  permanenti,  formate  da Consiglieri Comunali (in  misura  complessivamente proporzionale alla  consistenza numerica  dei gruppi consiliari). Il Regolamento ne determina i poteri, la disciplina dell'organizzazione, il numero e la modalità di designazione, le forme di pubblicizzazione dei lavori.

 

15/bis)Possono,  altresì,  essere  istituite  in  seno  al  Consiglio  Comunale  le  commissioni  consiliari aventi funzioni di controllo e garanzia, la cui presidenza è attribuita alla minoranza.

 

16)    II  Consiglio  Comunale    si  riunisce  nella  sede  municipale    salvo  diversa    e    motivata determinazione del Presidente.

 

17)   Le sedute del Consiglio Comunale sono pubbliche; le eccezioni alla pubblicità delle sedute sono previste soltanto per esigenze di salvaguardia dell'ordine pubblico e della riservatezza di persone o gruppi che sarà meglio disciplinata dal regolamento.

 

 

 

ARTICOLO   19

 

FUNZIONI DI INDIRIZZO E DI CONTROLLO DEL CONSIGLIO COMUNALE

 

1)      II Consiglio   Comunale può   disporre lo svolgimento di   indagini   amministrative   su questioni di       interesse    locale    e    su    qualsiasi    materia    attinente    all'Amministrazione    Comunale nei  modi  e  forme  stabilite  dal  regolamento.    Il  Consiglio  comunale  discute  argomenti di natura politico-amministrativa locale in sede di relazione semestrale del Sindaco.

 

2)        I  rapporti  tra  il  Consiglio e  le  Commissioni sono  definiti  e  disciplinati dal  regolamento del

Consiglio comunale.

 

3)       II regolamento, fra l'altro, disciplina:

 

a)      il  procedimento degli  atti  ispettivi  dei  Consiglieri  Comunali,  ai  quali  il  Sindaco  è  tenuto  a rispondere entro trenta giorni dalla loro presentazione presso la segreteria del Comune;

 

b)      l'organizzazione di apposite sessioni consiliari dedicate a problemi di particolare interesse di ordine generale, relative sempre a materia di stretta competenza del Consiglio;

 

c)       l'esercizio   delle   funzioni   di   indirizzo   e   controllo   politico-amministrativo   nell'ambito dell'applicazione del programma del Sindaco attuato attraverso atti diretti al Sindaco, con particolare riferimento alle materie previste negli artt. 12, comma 9, 14, comma 4°, 17, 18 e 27 della L.R. 7/92 e successive modifiche;

 

d)       le forme di votazione delle proposte di delibere;

 

e)        la convocazione;

 

f)         l'audizione in Consiglio del Presidente del Collegio dei Revisori dei Conti;

 

g)      i  rapporti  tra  il  Presidente  del  Consiglio  Comunale  con  il  Sindaco  e  con  i  Consiglieri

Comunali in relazione al loro diritto di richiedere la convocazione del Consiglio.

 

4)      II Consiglio Comunale si avvale della collaborazione del Collegio dei Revisori dei Conti, anche attraverso  la  richiesta  di  relazioni  specifiche,  per  la  regolarità  delle  procedure  contabili  e finanziarie, secondo i modi e le forme stabiliti nel regolamento.

 

 

 

 

 

ARTICOLO  20

 

.

UF FICIO DI P R ES IDENZ A

 

1)     E' costituito un Ufficio di Presidenza, composto dallo stesso Presidente del Consiglio, dal Vice

 

Presidente e da un componente del Consiglio Comunale.

 

2)    Relativamente alle funzioni, alle modalità di elezione ed ai compiti dell’Ufficio di Presidenza, si rimanda al regolamento.

 

 

 

 

ARTICOLO  21

 

 

I  CONSIGLIERI   COMUNALI

 

1)   I   Consiglieri  comunali  rappresentano  la   comunità  locale   ed   hanno  diritto  di   iniziativa per  gli  atti  di  competenza  consiliare,  secondo  le  modalità  e  le  procedure  stabilite  dalla legge e dal regolamento.

 

2)   La  legge  ed  il  regolamento  disciplinano  le  prerogative,  i  diritti  e  le  garanzie  del  consigliere comunale, finalizzate al loro esercizio.

 

3)   In  particolare  i  Consiglieri  hanno  diritto  di  presentare  al  Sindaco  interrogazioni,  interpellanze e atti ispettivi secondo le forme, i modi e termini previsti dal regolamento.

 

4)   1  Consiglieri  comunali  hanno  il  diritto  di  ottenere  dagli  uffici  del  Comune  tutte  le  notizie, informazioni ed atti utili all'espletamento del mandato.

 

5)   I Consiglieri comunali decadono dalla carica oltre che nei casi previsti dalla legge, anche per la mancata partecipazione alle sedute di Consiglio Comunale. La decadenza non è automatica ma è dichiarata dal Consiglio che valuta eventuali cause giustificative prodotte dal consigliere a cui è stata diretta la contestazione da parte del Presidente del Consiglio Comunale.

 

6)   Le dimissioni dalla carica di consigliere sono presentate al Consiglio, sono irrevocabili, immediatamente efficaci e non necessitano di presa d’atto.

 

7)   I Consiglieri si costituiscono in gruppi secondo l’appartenenza alle rispettive liste che hanno partecipato alla consultazione elettorale designando il proprio capo gruppo. Nelle more della designazione esercitano le funzioni di capo gruppo i consiglieri che abbiano riportato il maggior numero di voti nella rispettiva lista elettorale.

 

8)   E’ istituita la Conferenza dei capi gruppo le cui funzioni sono stabilite dal regolamento.

 

9)   Il Comune allo scopo di favorire la partecipazione dei ragazzi alla vita collettiva, può promuovere l’elezione di un Consiglio Comunale dei ragazzi, disciplinato dal regolamento.

 

 

 

ARTICO L O  22

 

LA GIUNTA COM UNAL E

 

 

1 ) La Giunta Comunale è composta dal Sindaco che la presiede e da un numero minimo di quattro

Assessori e massimo di sei Assessori, e opera legittimamente entro i  limiti di tale composizione. La Giunta è composta in modo da garantire la rappresentanza di entrambi i generi.

La carica di componente della Giunta è compatibile con quella di Consigliere Comunale. La Giunta non può essere composta da Consiglieri in misura superiore alla metà dei propri componenti”.

 

2)      La  Giunta  è  organo  di  promanazione  e  di  fiducia  del  Sindaco  e  informa  la  propria attività  ai  principi  della  collegialità,  trasparenza ed  efficienza, adottando tutti  gli  atti  di propria competenza previsti dalla legge e dallo Statuto.

 

3)       La  Giunta  delibera  sulle  materie  ad  essa  demandate  dalla  legge,  dallo  Statuto  e  dai

Regolamenti ed esercita attività propositiva e di impulso nei confronti del Consiglio.

 

ARTICOLO 23

 

 

RE GO LA M E NT O  DE L  FU NZ IO N A ME NT O  DEL L A  G I UN TA

 

1)     II   Consiglio Comunale    delibera  a maggioranza  assoluta  dei   suoi   componenti   un regolamento per il funzionamento della Giunta.

 

 

 

ARTICOLO 24

 

ASSESSORI

 

 

1)      Nella   prima   seduta   di   Giunta,   il Sindaco   destina   singoli   Assessori con apposito provvedimento ai singoli rami dell'amministrazione secondo criteri di competenza e di omogeneità     dei     complessi    organizzativi    in     cui     è     strutturato    l'apparato comunale.

 

2)      II Sindaco  può  delegare a singoli Assessori,  con apposito provvedimento,   i propri compiti di indirizzo e controllo che devono essere omogenei per settori e competenza.

 

 

 

ARTICOLO 25

 

IL  SINDACO

 

1 )    II Sindaco, è eletto direttamente dai cittadini elettori e in quanto organo a competenza residuale, compie tutti gli atti di amministrazione che dalla legge e dallo Statuto non siano specificatamente attribuiti alla competenza di altri organi del Comune, degli organi di decentramento, del Segretario e dei Dirigenti.

 

1/bis) Il Sindaco presta il giuramento di rito davanti al Consiglio, nella seduta di insediamento.

 

1/ter) Distintivo del Sindaco è la fascia tricolore con lo stemma della Repubblica e lo stemma del Comune.

 

2)      Le  competenze  del  Sindaco  sono  quelle  stabilite  dalla  legge,  dallo  Statuto  e  dai regolamenti  e,  la  sua  durata in  carica,  le  condizioni e  le  cause di  ineleggibilità, di incompatibilità, lo stato giuridico e le cause di cessazione dalla carica, sono previste dalla legge e, fra l'altro, quale Capo dell'Amministrazione :

 

a)       nomina, convoca e presiede la Giunta, determinandone l'ordine del giorno;

 

b)      destina,   nella   prima   adunanza   della   Giunta,   gli   Assessori   ai   singoli   rami dell’Amministrazione;

 

c)      può delegare a singoli Assessori, con apposito provvedimento, determinate sue attribuzioni;

 

d)      nomina, tra gli assessori, il Vice Sindaco che lo sostituisce in caso di assenza o di impedimento, nonché nel caso di sospensione dell'esercizio o della funzione; qualora si assenti o sia impedito anche il Vice Sindaco, fa le veci del Sindaco in successione il componente della Giunta più anziano di età.

 

2/bis) Le nomine fiduciarie del Sindaco decadono dal momento della cessazione del mandato.

 

3)      II Sindaco, nella prima seduta dì ogni mese, deve mettere a conoscenza, verbalmente, il Consiglio Comunale delle risposte già date alle singole interpellanze, interrogazioni, ed agli atti ispettivi dei vari consiglieri comunali.

 

ARTICOLO 26

 

 

DICHIARAZIONE DEI COMPONENTI DEGLI ORGANI DEL COMUNE

 

1)      Nel  rispetto  dei  principi  sulla  trasparenza  amministrativa  e  in  attuazione  del diritto degli elettori di controllare l'operato degli eletti, ogni componente del Consiglio, della Giunta ed il Sindaco debbono comunicare, unitamente a tutti i documenti e alle notizie relative alla loro situazione patrimoniale, come per legge, anche  la  propria  situazione  associativa,  mediante  dichiarazioni  annuali,  che attestino la non appartenenza a società segrete.       I Consiglieri devono altresì, comunicare contestualmente le spese effettuate e le obbligazioni assunte per la propaganda elettorale.

 

2)      I candidati alla carica di Sindaco e le liste dei candidati al Consiglio, sia esse collegate ad un partito o ad una formazione politica o ad una lista anche solo ad ambito civico (lista civica), devono presentare, contestualmente al deposito della candidatura o della lista, presso la Segreteria del Comune, una dichiarazione preventiva  delle  spese  per  la  campagna  elettorale  cui  i  candidati  e  le  liste intendono vincolarsi.

 

3)      La  dichiarazione  preventiva  sarà  pubblicata  all'albo  pretorio  del  Comune  nel giorno   festivo   immediatamente   successivo,   onde   consentire   a   chiunque   di verificare la corrispondenza tra dichiarazione preventiva e rendiconto.

 

4)      Entro trenta giorni dalla data prevista per la chiusura della campagna elettorale, deve essere, altresì, reso pubblico, tramite affissione all'albo pretorio del Comune, il  rendiconto delle spese dei candidati e delle liste, che deve essere depositato presso la Segreteria del Comune almeno cinque giorni prima della predetta data.

Il rendiconto rimarrà affisso all'albo pretorio per quindici giorni consecutivi.

 

 

5)     Assicurano gli adempimenti i singoli candidati della lista;

 

6)     Sia in caso di omessa presentazione tanto del preventivo, quanto del rendiconto, sia in caso di mancata rispondenza del secondo al primo, il Segretario Generale ne dà formale comunicazione all'Assessorato Regionale EE.LL.

 

 

ARTICOLO 27

 

CRITERI DELLA DISCREZIONALITÀ ED ASSEGNAZIONE DIRIGENTI

 

1) Il regolamento può stabilire i criteri di assegnazione dei Dirigenti ai servizi di pertinenza;  individua  gli  atti  di  gestione  discrezionale,  gli  atti  discrezionali  a contenuto gestionale e le operazioni conseguenti di competenza esclusiva dei Dirigenti, tenendo conto che ad essi spetta la gestione finanziaria, tecnica e amministrativa,  compresa  l’adozione  di  tutti  gli  atti  che  impegnano l’Amministrazione verso l’esterno, mediante autonomi poteri di spese, di organizzazione delle  risorse umane e  strumentali e  di  controllo. I  Dirigenti sono responsabili della gestione e dei relativi risultati.

 

TITOLO   IV

 

AMMINISTRAZIONE COMUNALE

 

 

ARTICOLO 28

 

PRIN CIPI DI O R GAN IZZAZION E

 

1)       La struttura del Comune  si modella in complessi organizzativi di diversa entità  ed articolazione in funzione dei compiti assegnati, finalizzati allo svolgimento dei servizi funzionali e strumentali all'attività della pubblica amministrazione.

 

2)      I complessi organizzativi  e le strutture ed uffici  in  essi inglobati  sono  definiti  e denominati dalla legge, dallo Statuto, dai contratti di lavoro dal regolamento sull’Ordinamento Generale degli  Uffici e  Servizi e  dagli  altri  regolamenti comunali vigenti.

 

3)       I complessi organizzativi sono improntati a criteri di autonomia, imparzialità, trasparenza, funzionalità ed economicità.   Essi assumono come obiettivi della loro azione l'efficacia e l'efficienza, per conseguire i più elevati livelli di produttività.

 

4)      I  complessi  organizzativi   sono  strutturati   e  definiti  dalla Giunta Comunale con il regolamento degli uffici e servizi, che prevede la costante presenza di un Dirigente comunale   per   ogni   complesso  organizzativo,  compresa   anche   la   copertura  di un’assenza temporanea.

 

4/bis) Il Comune provvede alla determinazione della propria dotazione organica nonché alla gestione del personale con i soli limiti derivanti dalla propria capacità di bilancio e dalle esigenze di esercizio delle funzioni, dei servizi e dei compiti attribuiti.

 

 

 

ARTICOLO 29

 

LA   STRUTTURA   COMUNALE

 

1)                 L’articolazione  della  struttura  comunale  è  definita  dall’apposito  Regolamento degli uffici e servizi che disciplina la dotazione organica, in modo da assicurare il maggior grado di utilizzazione del personale in funzione delle esigenze di adeguamento  delle  strutture  e  dell’organizzazione degli  uffici,  in  relazione  ai compiti, alle nuove esigenze ed ai programmi dell’amministrazione.

 

 

 

2)      I criteri, i modi, le forme e le competenze per la mobilità del personale sono stabiliti dal regolamento secondo i principi e le norme contrattuali e dello Statuto.

 

3)      Ai complessi organizzativi, al fine di assicurare la loro gestione costante con la presenza di un dirigente, anche con l'assegnazione di funzioni ad interim, sono preposti   i Dirigenti.

 

4)      I complessi organizzativi devono avere carattere di stretta  omogeneità  di   servizi e svolgono la loro attività in via esclusiva e globale.

 

5)      Nell'ambito  dei  contingenti  complessivi  delle  varie  categorie  e  profili  definiti  dalla dotazione organica, le dotazioni del personale di ciascun complesso organizzativo sono suscettibili di adeguamento e di ridistribuzione secondo le norme del regolamento.

 

6)      II regolamento, nell'ambito dei principi dello Statuto, stabilisce l'esplicazione esecutiva relativa alle attività, prerogative, diritti dei dirigenti nel rispetto delle disposizioni normative vigenti.

 

 

 

 

ARTICOLO  30

 

 

IL SEGRETARIO GENERALE

 

 

1)      II  Segretario  Generale  svolge  le  funzioni  previste  dalla  legge,    dallo  Statuto  e  dai regolamenti.

 

2)      a) Il Segretario Comunale è nominato dal Sindaco, da cui dipende funzionalmente ed è scelto nell’apposito albo;

 

b) il Segretario Comunale partecipa alle riunione di Giunta e del Consiglio e ne redige i verbali;

 

c) svolge compiti di collaborazione e funzioni di assistenza giuridico amministrativa alle leggi, allo Statuto ed ai regolamenti;

 

d) riceve le dimissioni del Sindaco, degli Assessori o dei Consiglieri nonché le proposte di revoca e la mozione di sfiducia;

 

e) sovrintende allo svolgimento delle funzioni dei dirigenti e ne coordina l’attività, salvo che il

Sindaco abbia nominato il Direttore Generale;

 

f) roga i contratti del Comune, nei quali l’Ente è parte, quando non sia necessaria l’assistenza di un notaio, ed autentica le scritture private e gli atti unilaterali nell’interesse dell’Ente;

 

g) lo stato giuridico ed il trattamento economico del Segretario Comunale sono stabiliti dalla legge e dalla contrattazione collettiva.

 

 

 

 

ARTICOLO 30 BIS

 

IL VICE SEGRETARIO GENERALE

 

1)           Può essere istituita la figura del Vice Segretario Generale.

 

2)           Il Vice Segretario coadiuva il Segretario e lo sostituisce nei casi di vacanza, di assenza o di impedimento.

 

3)           Il  Regolamento  degli  uffici  e  dei  servizi  disciplina  le  modalità  di  conferimento dell’incarico.

 

 

 

 

 

 

 

ARTI CO LO 3 1

 

I   DIRIGENTI

 

 

1)      I Dirigenti, in conformità a quanto stabilito dalla legge,   dallo Statuto e dai regolamenti,

 

nonché nell'ambito delle direttive   e    degli    indirizzi politici degli organi di governo, godono  di   autonomia  nell'organizzazione  degli   uffici   cui   sono   preposti   e   sono direttamente responsabili dell'andamento degli uffici medesimi, della gestione e direzione amministrativa del dipartimento, della direzione e coordinamento degli uffici che lo compongono, delle  procedure,    dell'attuazione degli    atti,    della  gestione delle  risorse economiche, con i relativi poteri di spesa, del personale e degli strumenti anche informatici ad essi assegnati.

 

2)      Spetta ai  Dirigenti, nei limiti  delle  attribuzioni dei complessi organizzativi cui      sono preposti,  la  emanazione di  tutti  gli  atti  di  gestione  che  non  comportino l'esercizio  di poteri discrezionali, salvo i casi stabiliti dal regolamento.

 

3)      I Dirigenti sono chiamati a svolgere incarichi di presidente delle commissioni di gara, nei modi e forme stabiliti dal regolamento. In ogni caso la competenza gestionale delle gare e dei concorsi è del Dirigente responsabile del dipartimento a seconda della competenza del dipartimento stesso.

 

4)      II regolamento determina i criteri di rotazione dei Dirigenti, nonché la condizione per la revoca anticipata dell'incarico.

 

5)      I Dirigenti di qualifica apicale costituiscono, sotto la presidenza del Segretario Generale, la Conferenza dei Dirigenti, la quale ha funzioni propositive, consultive ed istruttorie in materia di gestione delle risorse economiche del personale, dei servizi comunali e dell’organizzazione dei servizi ed uffici nei modi e forme indicati dal regolamento.

 

6)      II  regolamento stabilisce  i  modi  ed  i  criteri  o  le  forme  per  attivare  le    procedure di responsabilità dei Dirigenti con le conseguenze connesse.

 

7)       II regolamento precisa i modi e le forme del controllo della gestione dei Dirigenti.

 

8)      Il regolamento precisa i modi e le forme e le procedure di attuazione delle competenze dei Dirigenti.

 

ARTICOLO 32

 

IL PERSONALE

 

 

1)      II Comune promuove e realizza il miglioramento delle prestazioni del personale attraverso l'ammodernamento delle strutture, la qualificazione professionale e la responsabilizzazione dei dipendenti.

 

2)      La  disciplina  del  personale  è  riservata  agli  atti    dell'Ente  che  danno  esecuzione  alle leggi ed allo Statuto ed ai contratti di lavoro.

 

3)       II Regolamento degli uffici e servizi disciplina in particolare:

 

a)       la struttura organizzativa funzionale;

b)       le modalità della determinazione della dotazione organica;

c)       le modalità di assunzione e cessazione dal servizio;

d)      i diritti, doveri, sanzioni e i provvedimenti disciplinari;

e)       le collaborazione esterne ad alto contenuto di professionalità;

f)       le assunzioni a tempo determinato di Dirigenti professionalmente qualificati.

 

ARTICOLO 33

 

 

PRINCIPI  STRUT TURALI  ED  OR GA NIZ Z ATI V I  D E GLI  UFFI CI

 

 

1)       L'amministrazione del Comune si attua mediante un'attività per obiettivi e deve essere informata ai seguenti principi:

 

a)       organizzazione del lavoro non più per singoli atti, bensì per progetti-obiettivo e per programmi;

 

b)      analisi       ed       individuazione       delle       produttività       e       del       grado       di efficacia ed efficienza dell'attività svolta da ciascun dipendente comunale;

 

c)      individuazione di responsabilità strettamente collegata all’ambito di autonomia decisionale dei soggetti;

 

d)     superamento della separazione rigida della competenza nella divisione del lavoro e massima flessibilità delle strutture del personale;

 

e)       il personale è ripartito in macro e micro strutture in cui si articola l’Ente.

 

2)      Il Comune attraverso il Regolamento degli uffici e servizi stabilisce le norme generali per l’organizzazione ed il funzionamento degli uffici. Il regolamento si uniforma al principio secondo cui agli organi di governo è attribuita la funzione politica di indirizzo e di controllo,  intesa  come  potestà  di  stabilire  in  piena  autonomia  obiettivi  e  finalità dell’azione  amministrativa  e   di  verificarne  il   conseguimento;  ai   dirigenti  ed  ai responsabili dei servizi, ai fini del perseguimento degli obiettivi assegnati, il compito di definire,  congruamente con  i  fini  istituzionali,  la  gestione  amministrativa, tecnica  e contabile secondo principi di professionalità e responsabilità.

 

 

 

 

ARTICOLO 34

 

 

D I SP OS I Z IO NI R E LAT I VI A I P R O C E D I M EN T I AM M I N I ST RA TIV I

 

1)      L’adozione degli atti e provvedimenti amministrativi  è attuata attraverso la sequenza di fasi procedurali il cui fine costituisce “ il procedimento amministrativo”.

 

2)   Il procedimento amministrativo è informato a criteri di snellezza, efficacia ed economicità ed è articolato nelle fasi di iniziativa, istruttoria e decisione:

 

a)   la fase di iniziativa può   essere di impulso della stessa   amministrazione, di altre amministrazioni pubbliche o private o della parte interessata;

 

b) la fase istruttoria   consiste nella valutazione delle condizioni di ammissibilità, dei requisiti di legittimazione, dei presupposti rilevanti ai fini dell’adozione dell’atto finale;

 

c) la fase di decisione consiste nella verifica della compiutezza dell’istruttoria e nell’adozione dell’atto finale;

 

d) con regolamento vengono disciplinati i termini del procedimento amministrativo, gli strumenti  di  semplificazione  delle  procedure,     l’esercizio  del  diritto  dei  cittadini all’accesso   ai   documenti   amministrativi   ed   il   loro   diritto   di   partecipazione   al procedimento di formazione degli atti.

 

TITOLO   V

 

SERVIZI  PUBBLICI  LOCALI

 

 

 

 

ARTICOLO  35

 

MODALITÀ  DI GESTIONE

 

1)   La scelta delle forme di gestione dei servizi è effettuata con provvedimento motivato dell’Organo competente sulla base di valutazioni di opportunità, convenienza, economicità e di efficienza di gestione, avuto riguardo alla natura dei servizi da erogare ed ai concreti interessi pubblici da tutelare.

 

1/bis) Il Comune nell’ambito delle sue competenze, provvede alla gestione dei servizi pubblici che abbiano per oggetto la produzione di beni ed attività rivolte a realizzare fini sociali ed a promuovere lo sviluppo economico e civile della comunità locale.

 

1/ter) I servizi riservati in via esclusiva al Comune sono stabiliti dalla legge.

 

1/quater) Il Comune gestisce servizi pubblici nelle seguenti forme:

 

a)   in economia, tenuto conto delle modeste dimensioni e delle caratteristiche del servizio;

 

b)   in concessione a terzi, quando sussistano ragioni tecniche, economiche e di opportunità sociale;

 

c)   a mezzo di azienda speciale, anche per la gestione di più servizi di rilevanza economica ed imprenditoriale;

 

d)   a mezzo di istituzione, per l’esercizio di servizi sociali senza rilevanza imprenditoriale;

 

e)   a mezzo di società per azioni a prevalente capitale pubblico locale, qualora si renda opportuna, in  relazione alla  natura del servizio da erogare, la  partecipazione di  altri soggetti pubblici e/o privati.

 

 

2)   Il  Consiglio  comunale,  con  apposito  regolamento,  dispone  che  siano  garantite forme di partecipazione e di controllo da parte degli utenti.

 

3)   Le aziende speciali e le istituzioni vengono costituite nei modi e forme stabilite dalla legge, dallo Statuto e dal regolamento.

 

 

 

ARTICOLO 36

 

GLI  AMMINISTRATORI

 

1)   Gli amministratori di aziende speciali e delle istituzioni, nonché i rappresentati del Comune in seno alle società a partecipazione comunale, sono nominati dal Sindaco, fra persone che abbiano i requisiti per la nomina a consigliere comunale ed una qualifica e comprovata competenza tecnica ed amministrativa. Le modalità per la presentazione delle candidature e per la verifica dei requisiti sono disciplinati dal regolamento.

 

 

 

2)   Il   regolamento   determina   gli   indirizzi   programmatici   di   gestione   che   gli amministratori devono seguire e ne controlla l'attuazione.

 

4)      Il Sindaco, quando riscontri irregolarità gestionali, gravi violazioni delle norme e gravi inosservanze degli indirizzi di gestione, dispone la revoca degli amministratori responsabili secondo la procedura prevista dal regolamento.

 

 

 

 

ARTICOLO  37

 

AZIENDE  SPECIALI  ED  ISTITU ZIONI

 

1)      I1  Consiglio  delibera  la  costituzione  di  aziende  speciali,  dotate  di  personalità giuridica e di autonomia di gestione e ne approva lo statuto.

 

2)      II  Consiglio    Comunale  può  deliberare  la  costituzione  di  istituzioni,  organismi dotati di sola autonomia gestionale.

 

3)       Organi dell'azienda e dell'istituzione sono :

il Consiglio di Amministrazione, il Presidente, il Direttore.

 

4)      L'ordinamento ed il funzionamento delle aziende speciali sono disciplinati dal proprio statuto e dal regolamento comunale.

 

5)      L'ordinamento   ed     il     funzionamento   delle istituzioni     sono disciplinati dal proprio  Statuto e dal regolamento.

 

 

 

ARTICOLO 38

 

 

LE  ISTITUZIONI

 

1)      Le  istituzioni  possono  essere  costituite  per  la  gestione  dì  servizi  sociali  senza rilevanza imprenditoriale, relativi a settori quali sicurezza sociale, sport, cultura, scuola, turismo, tempo libero ed altre attività socialmente utili.

 

2)      Le istituzioni sono organismi strumentali per l’esercizio dei servizi sociali, dotati di personalità giuridica, di autonomia gestionale e di proprio statuto approvato dal Consiglio Comunale.

 

 

 

3)       II Consiglio di Amministrazione è nominato dal Sindaco e decade con la decadenza del

Sindaco.

 

4)       II Presidente è designato dal Sindaco tra i componenti del Consiglio di Amministrazione.

 

5)      Alla deliberazione consiliare di costituzione è allegato lo statuto per il funzionamento e la gestione, nel quale vengono anche precisate la nomina del direttore con le relative competenze, oltre alla attribuzione ed al funzionamento degli organi e le forme di gestione.

 

6)       La deliberazione  di  costituzione determina gli  apporti  finanziari  del  Comune,  le risorse e le stime per l'equilibrio economico di gestione.

 

7)      L'istituzione opera con personale del Comune secondo i modi e i criteri stabiliti dal proprio statuto.

 

 

 

TITOLO   VI

 

CONTRATTI - FINANZA - CONTABILITÀ E REVISIONE                          ECONOMICO - FINANZIARIA

 

 

ARTICO LO  39

 

 

ORDINAMENTO   CONTABILE   E   CONTRATTUALE

 

1)       L'ordinamento  contabile del Comune  è disciplinato dalla legge,   dallo Statuto e dal regolamento.

 

2)       L'ordinamento dei contratti è disciplinato dalla legge, dallo Statuto e dal regolamento.

 

 

 

 

ARTICO L O  40

 

 

BILA NC IO  E  CO NTO  CO NSU N T I VO

 

1 )     II bilancio ed il conto consuntivo, in quanto atti amministrativi, seguono la procedura prevista dall'apposito regolamento e dalla legge.

 

 

 

 

ARTI CO LO 4 1

 

 

COLLEGIO  DEI  RE VISORI  DEI  CONTI

 

 

1)      II  Collegio  dei  Revisori  dei  Conti  è  composto  di  tre  membri  prescelti  tra  le categorie professionali indicate dalla legge ed è eletto dal Consiglio Comunale con il voto limitato ad un componente.

 

2)      La durata del Collegio è regolata dalla legge.

 

 

 

3)       Non possono essere eletti alla carica di Revisori coloro che si trovano nelle condizioni ostative previste dell'art. 2382 del Codice Civile, dalla legge , i Consiglieri comunali ed i parenti ed affini entro il 4° grado dei Consiglieri comunali, dei componenti  della Giunta Comunale, Segretario Generale e dei Dirigenti e coloro che hanno con il Comune o con le aziende o istituzioni da esso dipendenti o controllate, un rapporto continuativo di prestazione d'opera.

Non possono inoltre essere eletti Revisori coloro che non possono accedere alla carica di Consigliere Comunale. L'incarico di Revisore non può, altresì, essere esercitato da dipendenti delle Regioni, Province, Comunità montane relativamente agli Enti compresi nel rispettivo ambito territoriale.

 

4)      La cancellazione o la sospensione dal ruolo o dall'albo è causa di decadenza dell'ufficio di revisore.

 

5)       In caso di morte, rinunzia o decadenza o di revoca di un revisore, il Consiglio

Comunale

deve provvedere entro 60 giorni alla sua sostituzione.

 

6)       Il compenso annuale dei revisori è determinalo dalla legge.

 

 

 

ARTICOLO 42

 

FUNZIONI  E  COMP ET ENZE  DEL  COLLE GIO  DEI  RE VISORI

 

1)       Le funzioni e le competenze del Collegio dei Revisori sono stabilite dalla legge, dallo Statuto e dal regolamento.

 

2)      II  Collegio   dei   Revisori   collabora  con  il  Consiglio Comunale alle   sue funzioni di indirizzo e di controllo secondo le modalità e previsioni stabilite dal regolamento.

 

3)       II Collegio esercita la vigilanza sulla regolarità contabile, finanziaria, patrimoniale e fiscale

della gestione.  Per l’esercizio delle funzioni di controllo e di vigilanza, la tecnica del

campione costituisce il normale strumento di indagine del Collegio.

 

4)      I Revisori dei Conti   adempiono  al   loro dovere  con  la diligenza  del mandatario e rispondono della verità delle loro attestazioni.

 

5)      Le deliberazioni del Collegio sono adottate a maggioranza.

 

6)       Ove emergano gravi irregolarità nella gestione, il Collegio ne riferisce immediatamente al Consiglio  Comunale  ed  al  Sindaco,  il  quale  promuove  tramite  il  Presidente  del Consiglio Comunale la convocazione del Consiglio nel termine previsto dal regolamento, iscrivendo all'ordine del giorno la comunicazione del Collegio dei revisori. Il Consiglio Comunale può deliberare dopo dibattito apposite direttive o indirizzi all'esecutivo.

 

7)       Il Collegio dei Revisori attesta la corrispondenza del conto consuntivo alle risultanze della gestione e redige apposita relazione di accompagno alla proposta di deliberazione del conto consuntivo medesimo, esprimendo eventuali proposte tendenti a conseguire una migliore efficienza, produttività ed economicità della gestione.

 

8)       II  Collegio  dei  Revisori  dei  Conti  svolge  le  stesse  funzioni  e,  con  le  stesse competenze, anche nei confronti delle istituzioni.

 

 

 

 

ARTI CO LO 4 3

 

 

IL  PATRIMONIO  COMUNALE

 

 

1)      Il Sindaco, il Segretario Comunale, il responsabile di Ragioneria o il responsabile dell'Ufficio patrimonio (ove esista), curano la tenuta di un esatto inventario dei beni demaniali e patrimoniali del Comune e sono responsabili dell'esattezza dell'inventario, delle successive aggiunte e modificazioni e della conservazione dei titoli, atti, carte e scritture relativi al patrimonio ed entro il mese di febbraio di ogni anno viene data copia ai Consiglieri Comunali.

 

2)      I beni demaniali   possono essere concessi in uso con modalità  e canoni   fissati dal regolamento; i beni patrimoniali disponibili possono essere alienati o dati in affitto.

 

3)      Le somme provenienti dalle alienazioni dei beni patrimoniali, da donazioni, da trasferimento per testamento, da riscossione crediti e, comunque da cespiti da investirsi in patrimonio, debbono essere impiegati nel miglioramento del patrimonio.

 

4)      Solo in casi del tutto eccezionali, e sempre che sia previsto dalla legge, tali fondi possono essere utilizzati per necessità gestionali.

 

 

 

ARTICO LO  44

 

LA  G E S T I ONE  DE L  PATR IMO N IO

 

1)      Per la finalità di cui sopra, il Sindaco sovrintende all'attività di conservazione e gestione del patrimonio comunale, assicurando, attraverso un apposito ufficio, la tenuta degli inventari dei beni mobili ed immobili ed il loro costante aggiornamento, con tutte le variazioni che per effetto di atti di gestione, nuove costruzioni ed acquisizioni, si verificano nel corso di ciascun servizio.

 

2)      L’Organo competente adotta gli atti previsti dal regolamento per assicurare, da parte di tutti i responsabili di uffici e servizi, l'osservanza dell'obbligo generale di diligenza nell'utilizzazione e conservazione dei beni dell'Ente.

 

3)       Per i beni mobili tale responsabilità è attribuita ai consegnatari definiti dal regolamento.

 

4)       L'alienazione dei beni immobili avviene mediante asta pubblica.

 

5)       Quella relativa ai beni mobili, con le modalità stabilite dal regolamento.

 

6)      La  gestione  dei  beni  comunali  deve  essere  informata  a  criteri  di  conservazione  e valorizzazione  del  patrimonio  e  del  demanio  comunale  sulla  base  di  realistiche valutazioni tra oneri ed utilità pubblica del singolo bene.

 

 

 

ARTI CO LO 4 5

 

NORMA   TRANSITORIA

 

1)    Vengono applicati i principi dello Statuto, in mancanza di regolamentazione specifica.

 

 

 

ARTICOLO 46

 

 

DISPOSIZIONE   FINALE

 

 

1)       L'iniziativa di Revisione dello Statuto segue la stessa procedura per la formazione dello Statuto.

 

2)       Per quanto non previsto nello Statuto sono in vigore le norme nazionali e regionali.

 

3)       Quando un principio di una norma nazionale o regionale è in contrasto o modifica lo

Statuto, questo è di fatto modificato.

 

4)       Tutti gli istituti,   forme gestionali   e rapporti previsti   nello   Statuto   possono   essere

 

ulteriormente  precisati in appositi regolamenti, salve le prescrizioni specifiche dello

Statuto.

 

5)      Le presenti disposizioni si applicano anche agli organi e alle cariche esistenti al momento dell’adozione dello Statuto.

 

INDICE

 

 

 

TITOLO I

 

 

 

DISPOSIZIONI GENERALI - PRINCIPI FONDAMENTALI

 

 

ART. 1         COMUNE  DI  LICATA

ART. 2        S TEMMA , G ONF ALON E, TI TO LO DI CI TTA' ART. 3        TERRITORIO

ART. 4        LO STATUTO

ART. 5        I REGOLAMENTI   COMUNALI ART. 6        FUNZIONI DEL COMUNE

ART. 7        PRINCIPI PROGRAMMATICI

ART. 8        ATTUAZIONE DEI PRINCIPI PROGRAMMATICI

 

 

TITOLO II

 

PARTECIPAZIONE POPOLARE E TUTELA DEI DIRITTI DEI CITTADINI

 

ART. 9        TITOLARE DEI DIRITTI DI PARTECIPAZIONE ART. 10     DIRITTO ALL'INFORMAZIONE

ART. 11      INIZIATIVA POPOLARE

ART. 12     DIRITTO DI UDIENZA

ART. 13      REFERENDUM CONSULTIVI

ART. 13/BIS REFERENDUM PROPOSITIVI ED ABROGATIVI ART. 14     ASSOCIAZIONI, ORGANIZZAZIONI E CONSULTE ART. 15      IL DIFENSORE CIVICO

 

TITOLO III

 

ORGANI  DEL COMUNE

 

ART. 16      ORGANI DEL COMUNE

ART. 17       DECENTRAMENTO CIRCOSCRIZIONALE = PRINCIPI, FUNZIONI ED ORDINAMENTO ART. 18       IL CONSIGLIO COMUNALE

ART. 19      FUNZIONI DI INDIRIZZO E DI CONTROLLO DEL CONSIGLIO COMUNALE

ART. 20      UFFICIO PRESIDENZA

ART. 21       I CONSIGLIERI COMUNALI ART. 22      LA GIUNT A COMUNALE

ART. 23      REGOLAMENTO DEL FUNZIONAMENTO DELLA GIUNTA ART. 24      GLI ASSESSORI

ART. 25      IL SINDACO

ART. 26      DICHIARAZIONI DEI COMPONE NTI DEGLI ORGANI DEL COMUNE ART. 27      CRITERI DELLA DISCREZIONALITÀ' ED ASSEGNAZIONE DIRIGENTI

 

TITOLO IV AMMINISTRAZIONE COMUNALE

ART. 28      PRINCIPI DI ORGANIZZAZIONE ART. 29     LA STRUTTURA COMUNALE ART. 30     IL SEGRETARIO GENERALE

ART. 30/BIS IL VICE SEGRETARIO GENERALE ART. 31      I DIRIGENTI

ART. 32     IL PERSONALE

ART, 33     PRINCIPI STRUTTURALI ED ORGANIZZATIVI DEGLI UFFICI ART. 34     DISPOSIZIONI RELATIVE AI PROCEDIMENTI AMMINISTRATIVI

 

TITOLO V

 

SERVIZI PUBBLICI LOCALI

 

 

ART. 35      MODALITÀ' DI GESTIONE ART. 36     GLI AMMINISTRATORI

ART. 37     AZIENDE SPECIALI ED ISTITUZIONI ART. 38     LE ISTITUZIONI

 

 

 

 

 

TITOLO VI

 

CONTRATTI, FINANZA, CONTABILITA’ E REVISIONE                            ECONOMICO- FINANZIARIA

 

ART. 39     ORDINAMENTO CONTABILE E CONTRATTUALE ART. 40     BILANCIO E CONTO CONSUNTIVO

ART. 41     COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI

ART. 42     FUNZIONI E COMPETENZE DEL COLLEGIO DEI REVISORI ART. 43     IL PATRIMONIO COMUNALE

ART. 44     LA GESTIONE DEL PATRIMONIO ART. 45     NORMA TRANSITORIA

ART. 46     DISPOSIZIONE FINALE